LEGGE DI BILANCIO 2025

 
 

Le principali Novità:

1.     Cuneo fiscale

Viene introdotto un meccanismo di sconto fiscale che sostituisce l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti del 6% o 7% applicato nel 2024. Le nuove disposizioni prevedono da una parte l’introduzione di un'indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro e dall’altra l’introduzione di una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati. L’indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito.

L’indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24.

Nello specifico, la somma sarà pari:

•         al 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.500 euro;

•         al 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 8.500 e 15.000 euro;

•         al 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 15.000 euro e 20.000 euro.

•         La detrazione aggiuntiva sarà invece pari:

•         a 1.000 euro per redditi complessivi tra 20.000 e 32.000 euro;

•         al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Da sottolineare che la nuova norma introduce il concetto di Reddito complessivo al fine della determinazione dell’indennità spettante o della detrazione aggiuntiva mentre con l’esonero contributivo il reddito preso a riferimento era solo quello relativo al rapporto di lavoro dipendente.

La legge di bilancio 2025 conferma e rende strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, di seguito riportate:

•          aliquota del 23% per i redditi fino a 28 mila euro;

•          aliquota del 35% per quelli superiori a 28 mila euro ma non superiori a 50 mila euro;

•          aliquota del 43% per i redditi oltre i 50 mila euro.

Subirà variazioni anche la disciplina delle detrazioni d’imposta, in particolare per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. A partire dal 2025, sarà introdotto un tetto agli oneri detraibili, calcolato moltiplicando un importo base, decrescente all'aumentare del reddito, per un coefficiente determinato dalla composizione del nucleo familiare. Gli importi base saranno pari a 14.000 euro per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro e a 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro. I coefficienti da moltiplicare per gli importi base variano a seconda della presenza di figli a carico:  

•         0,50 se non sono presenti figli;  

•         0,70 in presenza di un figlio;

•         0,85 in presenza di due figli;

•         1 in presenza di più di due figli o un di un figlio con disabilità.

Sono esclusi dalla revisione le spese sanitarie detraibili, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica.  

Infine, sono esclusi dall’applicazione delle detrazioni per familiari a carico i contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

Subiranno alcune modifiche anche le detrazioni per carichi di famiglia. La detrazione di 950 euro per figli di 21 anni o più si applicherà fino al limite di età di 30 anni, fatte salve le ipotesi di figli disabili. La detrazione di 750 euro per altri familiari conviventi verrà invece estesa anche agli ascendenti conviventi con il contribuente.

2.     Fringe benefit

La legge di Bilancio conferma per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’aumento della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit da 258,23 euro a:

·         2.000,00 euro a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;

·         1.000,00 euro a favore degli altri lavoratori dipendenti.

Si precisa che per figli fiscalmente a carico s’intendono, in base all’articolo 12 del TUIR, i figli con età non superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non eccedente i 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.  

Per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito da lavoro dipendente fino a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione, che accettano di trasferire la residenza in un comune di lavoro situato ad oltre 100 chilometri di distanza dal precedente comune di residenza (circostanza attestata dal rilascio da parte del lavoratore di un’autodichiarazione sostitutiva, nella quale va indicato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione), la nuova legge di Bilancio prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Si precisa che le somme erogate dal datore di lavoro, nel caso appena citato, saranno imponibili ai fini contributivi, rileveranno ai fine della determinazione dell’ISEE e si computeranno ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

3.     Rimborsi spese ai dipendenti

A partire dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio introduce importanti novità riguardanti i rimborsi spese per i dipendenti. In particolare, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, inclusi i servizi di taxi e noleggio con conducente, non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente solo se tali spese sono state sostenute utilizzando metodi di pagamento tracciabili. Questo significa che i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento bancario o postale, oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili come carte di debito, di credito, prepagate o assegni bancari e circolari.

L'obiettivo di questa misura è contrastare l'evasione fiscale, incentivando l'uso di pagamenti tracciabili per garantire maggiore trasparenza nelle transazioni finanziarie. Di conseguenza, le aziende dovranno adeguare le proprie procedure interne, assicurandosi che tutte le spese rimborsate ai dipendenti siano state effettuate con metodi di pagamento tracciabili. In caso contrario, i rimborsi effettuati per spese sostenute in contanti saranno considerati parte del reddito imponibile del dipendente e, pertanto, soggetti a tassazione e contribuzione previdenziale.

È fondamentale che sia i datori di lavoro sia i dipendenti siano consapevoli di queste nuove disposizioni, per evitare sanzioni e garantire la corretta gestione fiscale dei rimborsi spese. Si raccomanda, pertanto, di adottare e promuovere l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per tutte le spese legate alle trasferte e alle attività lavorative.

4.     Nuovo criterio di determinazione del valore dei veicoli concessi in uso promiscuo

Con l’obiettivo di incentivare l’azienda all’acquisto di auto elettriche e plug-in, al fine di favorire la transizione ecologica ed energetica, il Governo ha previsto delle modifiche alle modalità di tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Fino al 2024 il valore dei veicoli immatricolati e concessi dal 1° luglio 2020 variava in base alle emissioni di CO2 dei veicoli stessi. Le novità previste dalla legge di Bilancio stabiliscono un passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 a un sistema basato sulla tipologia di alimentazione per i soli veicoli assegnati dall’anno 2025. Rimane immutato il valore assunto dalle tabelle ACI determinato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, al quale andranno applicate le seguenti percentuali:

•         10% nelle ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica;  

•         20% nelle ipotesi di veicoli ibridi plug-in;

•         50% nelle ipotesi di veicoli ad alimentazione tradizionale termico o ibrido non plug-in.

Va ribadito che tale nuovo sistema riguarda le auto concesse con contratti stipulati a decorrere dal 2025. Pertanto, per le auto concesse entro il 31.12.2024 continuerà ad applicarsi il vecchio regime.

5.     Detassazione premi di produttività

Le legge di Bilancio stabilisce, una proroga fino al 2027 della previsione introdotta dalle precedenti leggi di Bilancio, relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività. Viene dunque confermata l’imposta del 5% alle seguenti condizioni:

•         l’erogazione del premio dev’essere prevista dal contratto aziendale o territoriale;

•         il valore dei premi non deve eccedere i 3.000 euro lordi;

•         il reddito da lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 non deve essere superiore a 80.000 euro.

 

6.     Congedo parentale

A tutela della genitorialità, si procede anche con l’anno nuovo con l’intervento sulla disciplina dei congedi parentali (maternità facoltativa). La nuova Finanziaria stabilisce l’incremento di un’ulteriore mensilità, per un totale di 3 mesi indennizzati all’80%, a favore dei soli lavoratori che terminano la fruizione del congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.

7.     Esonero contributivo mamme lavoratrici

Viene prorogato in misura ridotta l’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli, con l’estensione anche alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno dei seguenti redditi: reddito da lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario.

La fruizione di tale misura è riservata:

•         alle lavoratrici madri con almeno 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;  

•         dal 2027 alle madri con 3 o più figli e fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;  

Da segnalare che per gli anni 2025-2026 l’esonero non spetta per le lavoratrici che già beneficiano dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024. Inoltre, viene introdotta una soglia di reddito a fini della fruizione, che non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro annui. Viene in ogni caso demandata ad un successivo decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione, in particolar modo la misura dell’esonero e le modalità di riconoscimento dello stesso.

8.      Nuovo requisito per la NASPI

Un ulteriore emendamento interviene sulla disciplina della NASpI, al fine di prevenire e limitare quelle situazioni ormai diffuse in cui il lavoratore, a seguito della perdita volontaria del posto di lavoro, si faceva assumere da un altro datore di lavoro e successivamente licenziare per accedere così alla NASPI.

A partire dal 1° gennaio 2025, l’emendamento approvato stabilisce che, se il lavoratore si dimette volontariamente da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nell’arco dei 12 mesi successivi viene assunto da un nuovo datore di lavoro e da questi licenziato, il lavoratore stesso deve poter vantare almeno 13 settimane di contribuzione relativamente all’ultimo rapporto di lavoro. Questa novità mira a prevenire e limitare il fenomeno, ormai diffuso, per cui, in caso di dimissioni, il lavoratore, sfruttando un datore di lavoro compiacente, si fa assumere, e, successivamente licenziare, questo per favorire la disoccupazione involontaria del lavoratore e fargli maturare il diritto di ricevere la NASPI."